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Ziano
di Fiemme, 20 maggio 2011
Chiarimenti relativi al decreto IV° Conto
Energia
Dopo alcune settimane di
ritardo è stato finalmente approvato il nuovo decreto ed è quindi
possibile constatare come l’impianto di tale legge sia positivo in quanto dovrebbe fornire
stabilità al mercato del Fotovoltaico nel corso dei prossimi anni,
privilegiando inizialmente gli impianti di taglia medio piccola
realizzati su edificio.
Ecco di seguito alcuni
dei punti salienti che emergono dal documento approvato.
Sotto ad ogni punto
trovate i relativi dettagli degli articoli di legge dai quali vengono
estrapolate le considerazioni.
A. Guardando le tariffe a breve-medio termine,
anno 2011, si nota come sia previsto un calo molto con-tenuto nei primi
mesi di applicazione del nuovo decreto. Con connessioni entro settembre
2011 i cali rispetto al II° quadrimestre del III° conto energia, sono
infatti in media inferiori al 10%, negli ultimi mesi del 2011, questi
cali dovrebbero attestarsi attorno ad un 20% a novembre ed un 25% a
dicembre. Questo significa che partendo subito con l’installazione degli
impianti, si possono garantire a parità di prezzi chiavi in mano degli
impianti FV, ritorni d’investimento leggermente inferiori a quelli oggi
garantiti, ma soprattutto ben sopra del 10% annuo, valore ancora
nettamente superiore a tutte le altre forme di investimento garantite
presenti sul mercato finanziario.
Quanto sopra è
riportato nell’allegato 5 (Tariffe per gli anni 2011-2012) tabelle 1, 2)
e 3).
B. Verranno privilegiati gli impianti su
edificio con potenze fino ad 1MWp, infatti questi impianti nel corso
del biennio 2011-2012 non saranno soggetti a limiti di costo annuo in
merito al totale di potenza incentivabile. Lo stesso si dica per gli
impianti realizzati non su edificio di potenza inferiore ai 200KWp
operanti in regime di scambio sul posto.
Questo dovrebbe
consentire di pianificare e realizzare i lavori senza rischi di vedere
sfumare l’incentiva-zione per superamento dei livelli di costo (totale
incentivi erogati annualmente su nuovi impianti) stabiliti dal Governo.
Quanto sopra è
riportato nell’art. 3 (Definizioni) comma 1) lettera u) “piccoli
impianti” del nuovo decreto, e nell’art. 4 (Obiettivi dell’incentivazione
dell’energia elettrica prodotta da impianti FV) comma 3).
C. Per quanto riguarda gli impianti non rientranti
nella categoria sopracitata, “grandi impianti” essi non saranno
soggetti a limiti di costo annuo in merito alla potenza incentivabile,
solamente se entranti in esercizio entro il 31.8.2011.
Nel caso invece l’allaccio
non avvenga entro agosto 2011, gli impianti dovranno essere iscritti
previa richiesta al GSE, in un apposito registro informatico entro
periodi di tempo predefiniti a seconda del periodo presunto di entrata in
esercizio dell’impianto. Gli impianti iscritti al registro, saranno
soggetti ad una graduatoria che ne decreterà l’ammissibilità
all’incentivo nel corso del biennio 2011-2012. La graduatoria verrà
redatta secondo una serie di criteri che mirano a privilegiare lo stato
di avanzamento dei lavori degli impianti stessi, la precedenza del
titolo autorizzativo, la minore potenza dell’impianto, e solo in ultima
istanza la data di iscrizione al registro.
Quanto sopra è
riportato nell’art. 6 (Condizioni per l’accesso alle tariffe
incentivanti) comma 2 del nuovo decreto, e nell’art. 8 (Iscrizione al
registro per i grandi impianti) comma 1) comma 2) e comma 3).
D. In tutti i casi la tariffa incentivante
spettante sarà quella vigente alla data di entrata in esercizio
dell’impianto.
Quanto sopra è
riportato nell’art. 6 (Condizioni per l’accesso alle tariffe
incentivanti) comma 4) del nuovo decreto.
E. Viene introdotta un’importante novità in merito
al mancato rispetto, da parte del gestore di rete, dei tempi di
completamento della realizzazione della connessione e della relativa
connessione in rete dell’impianto FV. Nel caso di ritardi che
comportino la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante,
si applicano misure di indennizzo previste e disciplinate dalla delibera
per l’energia elettrica ed il gas. Questo punto è sicuramente positivo in
quanto dovrebbe tutelare da lungaggini in merito ai tempi di connessione,
rimane tuttavia da capire l’applicabilità ed i valori degli
indennizzi.
Quanto sopra è
riportato nell’art. 7 (Indennizzo nel caso di perdita del diritto a una
determinata tariffa incentivanti) comma 1) del nuovo decreto.
F. Per gli anni 2013-2016, per tutti gli impianti
(senza distinzioni fra piccoli e grandi impianti), il superamento dei
livelli di costo (totale incentivi erogati annualmente su nuovi
impianti) stabiliti dal Governo, non limiterà l’accesso alle tariffe
incentivanti, ma determinerà una riduzione aggiuntiva delle stesse
per il periodo successivo (meccanismo “alla tedesca”).
Questo dovrebbe
consentire di pianificare e realizzare i lavori senza rischi di vedere
sfumare l’incentivazione per superamento dei livelli di costo (totale
incentivi erogati annualmente su nuovi impianti) stabiliti dal Governo.
Quanto sopra è
riportato nell’art. 4 (Obiettivi dell’incentivazione dell’energia
elettrica prodotta da impianti FV) comma 4).
G. Una novità è quella che prevede premi
costanti pari a 5c€/KWh per gli impianti realizzati ove sia prevista una
sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto.
Questo punto dovrebbe consentire di mantenere economicamente vantaggioso
il processo di smaltimento “dell’amianto” anche nel caso di tariffe
incentivanti in forte calo (svincolo dal valore della tariffa per la
parte di sosti-tuzione).
Questo incentivo avrà un
forte impatto sulle tariffe, varrà infatti circa un 15% dell’incentivo
sulle tariffe di giugno 2011 ed arriverà ad oltre il 20% dell’incentivo
sulle tariffe di gennaio 2012.
Quanto sopra è
riportato nell’art. 14 (Premi per specifiche tipologie e applicazioni di
impianti fotovoltaici) comma 1) lettera c).
H. Un’altra novità importante è quella che mira a
privilegiare i prodotti di produzione Europea, stabilendo un premio
aggiuntivo del 10% sulla tariffa incentivante vigente al momento della
connessione. Vedi specifiche applicative sul link "REGOLE
APPLICATIVE CONTO ENERGIA 2011" alle pagine 31-33.
NB. i punti G. ed H. sopracitati sono da
intendersi non cumulabili, pertanto nel caso di impianto avente in
essere un processo di smaltimento “dell’amianto” risulterà essere molto
più vantaggioso in termini di tariffa rispetto al premio del 10% maturato
attraverso l’utilizzo di prodotti europei.
Quanto sopra è
riportato nell’art. 12 (Tariffe incentivanti) comma 3) e nell’art. 14
(Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici)
comma 1).
Per
concludere, si denota come l’impianto fotovoltaico continuerà ad
essere un “prodotto finanziario” di grande interesse e rendimento; è pertanto importante continuare a
rivolgersi ad aziende che garantiscono attraverso standard qualitativi di
alto livello la sicurezza del rientro dell’investimento. In questo
Fiemme elettronica continuerà ad essere al fianco di propri clienti oltre
che offrendo materiali di elevata qualità, seguendoli dalla fase
progettuale sino a quella post installazione al
fine di garantire continuità nel controllo di efficienza dell’impianto,
nella manutenzione dello stesso e, quando si renda necessario, intervenendo
tempestivamente, a garanzia di un rientro sicuro dell’investimento.
Fiemme elettronica Snc
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